I contributi dovuti per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi sono dovuti limitatamente agli ultimi due anni del periodo regolarizzato secondo le precedenti norme. In tal caso la norma contenuta nel secondo comma del precedente articolo 5 ha efficacia anche ai fini del diritto alle prestazioni a carico delle assicurazioni di cui al precedente comma.
Testo vigente dal 8 luglio 1974
