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I termini di cui all'articolo 5 della legge 2 aprile 1958, n. 331 sono prorogati per 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 gennaio 1977, n. 4

1

La L. 12 gennaio 1977, n. 4 ha disposto (con l'articolo unico) che i termini di cui all'art. 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, sono prorogati al 31 maggio 1977.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1977 al 13 gennaio 1980

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-06-11;252~art8 · fonte su Normattiva