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Ai fini della regolarizzazione di cui al precedente articolo 1 gli interessati devono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata da documenti di lavoro e assicurativi dai quali sia possibile documentare la qualifica professionale, la durata delle prestazioni di lavoro e l'avvenuta iscrizione presso l'Istituto assicuratore jugoslavo.

Testo in vigore dal 9 aprile 1965 al 19 febbraio 1977

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urn:nir:stato:legge:1965-03-30;226~art3 · fonte del testo