Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1978 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Sono convalidate, sulla base dei relativi atti di cessione o, in mancanza di tali atti, sulla base dei relativi verbali di consegna per quantita' e valore:

  • a)le cessioni dei materiali effettuate in occasione di pubbliche calamita' dal Ministero della difesa negli anni 1961-69 in favore del Congo, Jugoslavia, Grecia, Cile, Turchia, Giordania e Messico per un valore complessivo di L. 159.099.937;
  • b)le cessioni di viveri, vestiario e sapone effettuate dal Ministero della difesa negli anni 1961-69 in favore dell'ONFA (Opera nazionale figli aviatori) per un valore complessivo di L. 195.589.933;
  • c)la cessione di vestiario e casermaggio per uso sanitario effettuata dal cessato Ministero della guerra - Direzione generale della sanita' militare, nel 1946 in favore dell'ospedale civile di Ulzio, per un valore complessivo di L. 4.059.600.

Testo in vigore dal 17 maggio 1978 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-04-27;183~art1 · fonte del testo