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I consegnatari degli enti militari che hanno effettuato le cessioni di cui al precedente articolo sono tenuti ad allegare ai conti giudiziali i documenti comprovanti l'avvenuta consegna dei predetti materiali, unitamente ai decreti di scarico agli effetti contabili. I decreti di cui al comma precedente, corredati degli atti o dei verbali di cui all'articolo 1, sono emessi dal Ministro della difesa e sottoposti per i rispettivi controlli alla competente ragioneria centrale ed alla Corte dei conti.
Testo in vigore dal 17 maggio 1978 al 9 ottobre 2010
