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Ai dipendenti statali ai quali, per effetto della prima applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa nella qualifica rivestita al 1° luglio 1956 uno stipendio o paga o retribuzione inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, e' attribuito quest'ultimo stipendio o paga o retribuzione con decorrenza dal 1° dicembre 1956. Qualora lo stipendio o paga o retribuzione, dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato al 1° luglio 1956 se il dipendente statale non avesse avuto alcuna promozione fin dalla sua ammissione in carriera, viene attribuito, dal 1° dicembre 1956, lo stipendio o paga o retribuzione della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito alla stessa data del 1° luglio 1956 nella qualifica iniziale. Ai salariati di ruolo che, anteriormente al 1° luglio 1956, siano passati da una categoria di permanenti ad altra superiore ed al gruppo dei capi operai ed ai quali, per effetto della prima applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1 luglio 1956, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti nella categoria inferiore, e' attribuita, nella categoria o gruppo di appartenenza, a decorrere dal 1° dicembre 1956, la paga di importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguito, alla data del 1° luglio 1956, se non fossero passati alla categoria superiore o al gruppo dei capi operai. ((Per tutti gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi l'anzianita' di servizio e' computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, con effetto dal 1° dicembre 1956, dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di eta')). Nei confronti del personale cui si applica il presente articolo, l'anzianita' per i successivi aumenti biennali decorrere dal 1° luglio 1956.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
