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Al dipendente statale che ne faccia domanda entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge e' altresi' attribuita, a decorrere dal 1° dicembre 1956, a titolo di assegno personale pensionabile e non riassorbibile, l'eventuale differenza fra lo stipendio o paga o retribuzione spettante in applicazione del precedente art. 1 e quello spettante dal 1° luglio 1956 anche in applicazione della presente legge ad altro dipendente di pari anzianita' di servizio nella stessa carriera ma di grado, categoria o qualifica inferiore, prescindendosi dalla valutazione di benefici comportanti abbreviazioni di anzianita' o anticipazioni di scatti. Qualora la domanda prevista dal precedente comma venga presentata oltre il termine stabilito dal comma stesso, il relativo beneficio decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima. Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, l'assegno personale di cui al presente articolo va conglobato nello stipendio in godimento prima della promozione, restando soppresso come emolumento a se' stante.
Testo in vigore dal 30 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
