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Con effetto dal 1° luglio 1956, il disposto dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applica anche al personale militare, nonche' ai sottufficiali nominati agli impieghi civili dello Stato.
Testo in vigore dal 30 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
