E' approvata in via di sanatoria l'assunzione a carico dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo, rispetto al ricavato dalla vendita, dei quantitativi di carni congelate e di strutto importati dall'Argentina, per conto dello Stato, dalla C.I.R.C.A. (Compagnia importatori riuniti carni e affini, societa' a responsabilita' limitata) e dalla I.CA.ST.A. (Societa' importazione carni e strutto accordo commerciale italo-argentino societa' a responsabilita' limitata), in esecuzione dell'accordo commerciale e finanziario italo-argentino stipulato il 13 ottobre 1947 ed approvato con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385. Le differenze attive di gestione tra il costo ed il ricavato dalla vendita dei quantitativi di carni congelate e di strutto, di cui al precedente comma, sono di spettanza dello Stato. Sono altresi' di spettanza dello Stato le risultanze attive di gestione relative a carni congelate importate dall'Argentina dalla C.I.R.C.A., per conto dello Stato, anteriormente alla stipulazione dell'accordo menzionato al precedente comma.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-28;595~art1 · fonte del testo