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[1]Le somme necessarie per la corresponsione delle indennita', di residenza in Roma, mantenuta con la legge 22 luglio 1894, n. 339, e di quelle concesse con la presente legge, saranno stanziate, a cominciare dall'esercizio 1902-903, in appositi capitoli, distintamente dagli stipendi e da qualsiasi altra competenza spettante agli impiegati dello Stato.
[2]Al pagamento di dette indennita' sara' pero' provveduto con gli stessi mandati emessi per gli stipendi, nei quali titoli di spesa si faranno figurare in modo distinto le somme da imputarsi a ciascun capitolo.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 3 luglio 1902.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]DI BROGLIO.
[7]Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
Testo in vigore dal 5 luglio 1902 al 11 settembre 1918
