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[1]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 1 AGOSTO 1918, N. 1132, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 15 OTTOBRE 1923, N. 2293)) 1

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 3 luglio 1902.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]DI BROGLIO.

[6]Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1132, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 1919-920.

Testo in vigore dal 11 settembre 1918 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 settembre 1918

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1902 al 11 settembre 1918. 86 parole tolte, 21 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Le somme necessarie per la corresponsione delle indennita', di residenza in Roma, mantenuta con la legge 22 luglio 1894, n. 339, e di quelle concesse con la presente legge, saranno stanziate, a cominciare dall'esercizio 1902-903, in appositi capitoli, distintamente dagli stipendi e da qualsiasi altra competenza spettante agli impiegati dello Stato.

tolto: Al pagamento di dette indennita' sara' pero' provveduto con gli stessi mandati emessi per gli stipendi, nei quali titoli di spesa si faranno figurare in modo distinto le somme da imputarsi a ciascun capitolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 1 AGOSTO 1918, N. 1132, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 15 OTTOBRE 1923, N. 2293

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1132, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 1919-920.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1902-07-03;248~art2 · fonte del testo