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[1]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 1 AGOSTO 1918, N. 1132, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 15 OTTOBRE 1923, N. 2293)) 1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 luglio 1902.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]DI BROGLIO.
[6]Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1132, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 1919-920.
Testo in vigore dal 11 settembre 1918 al 16 dicembre 2009
