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[1]Il totale generale degli stanziamenti per gli impegni passati e futuri non potra' mai superare gli otto milioni all'anno per ciascuno degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908.
[2]Entro i limiti di questi stanziamenti i compensi fissati dalla legge 16 maggio 1901, n. 176, per le navi a vapore dichiarate dopo il 30 settembre 1899 - ad eccezione delle 16,000 tonnellate di stazza lorda del cantiere di Palermo, di cui all'art. II della legge stessa - potranno essere concessi, per ciascuno degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908, ad una quantita' indeterminata di tonnellate di stazza lorda.
[3]I residui degli stanziamenti accertati alla fine dell'esercizio 1905-906 e dell'esercizio 1906-907, saranno impiegati esclusivamente nel pagamento dei compensi per navi a vapore dichiarate dopo il 30 settembre 1899, eccettuate sempre le 16,000 tonnellate di Palermo, le quali mantengano una velocita' media non inferiore a 15 miglia e mezzo all'ora in una corsa di dodici ore. Le navi dovranno, durante tale prova, avere a bordo tutte le dotazioni fisse e quelle di consumo al completo, i viveri e l'acqua potabile prescritti per un viaggio transatlantico ed in ragione del numero massimo dei passeggieri che essi possono trasportare.
[4]I residui degli stanziamenti, accertati alla fine dell'esercizio 1907-908, saranno portati in economia, previa deduzione dell'ammontare di quei compensi daziari, di costruzione e di riparazione, al cui pagamento non siasi potuto provvedere, per ragioni amministrative o di contabilita' o per altro motivo qualsiasi entro il 30 giugno 1908.
[5]------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/07/1906, n. 159 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 28 giugno 1906 al 11 luglio 1907
