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[1]Il totale generale degli stanziamenti per gli impegni passati e futuri non potra' mai superare gli otto milioni all'anno per ciascuno degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908.
[2]Entro i limiti di questi stanziamenti i compensi fissati dalla legge 16 maggio 1901, n. 176, per le navi a vapore dichiarate dopo il 30 settembre 1899 - ad eccezione delle 16,000 tonnellate di stazza lorda del cantiere di Palermo, di cui all'art. II della legge stessa - potranno essere concessi, per ciascuno degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908, ad una quantita' indeterminata di tonnellate di stazza lorda.
[3]I residui degli stanziamenti accertati alla fine dell'esercizio 1905-906 e dell'esercizio 1906-907, saranno impiegati esclusivamente nel pagamento dei compensi per navi a vapore dichiarate dopo il 30 settembre 1899, eccettuate sempre le 16,000 tonnellate di Palermo, le quali mantengano una velocita' media non inferiore a 15 miglia e mezzo all'ora in una corsa di dodici ore. Le navi dovranno, durante tale prova, avere a bordo tutte le dotazioni fisse e quelle di consumo al completo, i viveri e l'acqua potabile prescritti per un viaggio transatlantico ed in ragione del numero massimo dei passeggieri che essi possono trasportare.
[4]((Le rimanenze degli stanziamenti stabiliti dalle leggi indicate nel presente articolo e dalla proroga concessa col medesimo, debitamente accertate al 31 dicembre 1911, saranno - previa deduzione della somma occorrente a liquidare gli impegni derivanti dalle leggi e dalla proroga suddette - devolute a favore delle Casse degli invalidi della marina mercantile e del Fondo invalidi di Venezia. - Negli impegni ora detti non sono compresi i premi di navigazione dovuti a senso dell'articolo IV della legge 16 maggio 1901, n. 176, per viaggi eseguiti pesteriormente al 1° gennaio 1912)). 2 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 giugno 1907, n. 355
2La L. 16 giugno 1907, n. 355 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I provvedimenti a favore della marina mercantile, gia' prorogati con l'art. 1 della legge 28 giugno 1906, n. 260, fino al 30 giugno 1908, e le modificazioni portate ai medesimi con gli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa, sono prorogati fino al 30 giugno 1910". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "Il totale generale degli stanziamenti per gli impegni passati e futuri non potra' mai superare gli otto milioni all'anno per ciascuno degli esercizi finanziari 1908-909 e 1909-910. Sono applicabili a ciascuno di questi esercizi le disposizioni stabilite per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 dall'art. 3, comma 2° e 3°, della legge 28 giugno 1906, n. 260; mentre la disposizione del comma 4° dell'articolo stesso, anziche' ai residui degli stanziamenti accertati alla fine dell'esercizio 1907-1908, si intendera' riferibile ai residui degli stanziamenti, accertati alla fine dell'esercizio finanziario 1909-910".
L. 13 giugno 1910, n. 306
3La L. 13 giugno 1910, n. 306 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "I provvedimenti a favore della marina mercantile, gia' prorogati con la legge del 28 giugno 1906, n. 260, fino al 30 giugno 1908, e successivamente con legge 16 giugno 1907, n. 355, fino al 30 giugno 1910, sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1911". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "La data 30 giugno 1908, indicata negli articoli 2, 3 e 4 della legge 28 giugno 1906, n. 260 e' sostituita dalla data 31 dicembre 1911 [...] ".
Testo in vigore dal 30 giugno 1910 al 1 luglio 1911
