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[1]Il totale generale degli stanziamenti per gli impegni passati e futuri non potra' mai superare gli otto milioni all'anno per ciascuno degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908.
[2]Entro i limiti di questi stanziamenti i compensi fissati dalla legge 16 maggio 1901, n. 176, per le navi a vapore dichiarate dopo il 30 settembre 1899 - ad eccezione delle 16,000 tonnellate di stazza lorda del cantiere di Palermo, di cui all'art. II della legge stessa - potranno essere concessi, per ciascuno degli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908, ad una quantita' indeterminata di tonnellate di stazza lorda.
[3]I residui degli stanziamenti accertati alla fine dell'esercizio 1905-906 e dell'esercizio 1906-907, saranno impiegati esclusivamente nel pagamento dei compensi per navi a vapore dichiarate dopo il 30 settembre 1899, eccettuate sempre le 16,000 tonnellate di Palermo, le quali mantengano una velocita' media non inferiore a 15 miglia e mezzo all'ora in una corsa di dodici ore. Le navi dovranno, durante tale prova, avere a bordo tutte le dotazioni fisse e quelle di consumo al completo, i viveri e l'acqua potabile prescritti per un viaggio transatlantico ed in ragione del numero massimo dei passeggieri che essi possono trasportare.
[4]I residui degli stanziamenti, accertati alla fine dell'esercizio 1907-908, saranno portati in economia, previa deduzione dell'ammontare di quei compensi daziari, di costruzione e di riparazione, al cui pagamento non siasi potuto provvedere, per ragioni amministrative o di contabilita' o per altro motivo qualsiasi entro il ((30 giugno 1910)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 giugno 1907, n. 355
2La L. 16 giugno 1907, n. 355 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I provvedimenti a favore della marina mercantile, gia' prorogati con l'art. 1 della legge 28 giugno 1906, n. 260, fino al 30 giugno 1908, e le modificazioni portate ai medesimi con gli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa, sono prorogati fino al 30 giugno 1910". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "Il totale generale degli stanziamenti per gli impegni passati e futuri non potra' mai superare gli otto milioni all'anno per ciascuno degli esercizi finanziari 1908-909 e 1909-910. Sono applicabili a ciascuno di questi esercizi le disposizioni stabilite per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 dall'art. 3, comma 2° e 3°, della legge 28 giugno 1906, n. 260; mentre la disposizione del comma 4° dell'articolo stesso, anziche' ai residui degli stanziamenti accertati alla fine dell'esercizio 1907-1908, si intendera' riferibile ai residui degli stanziamenti, accertati alla fine dell'esercizio finanziario 1909-910".
Testo in vigore dal 11 luglio 1907 al 30 giugno 1910
