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Il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno trasmette ogni anno al Parlamento, entro venti giorni dalla presentazione della relazione generale sulla situazione economica del Paese, una sua relazione sull'attivita' di coordinamento svolta secondo il disposto dell'art. 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e dell'art. 10 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sugli investimenti effettuati in via ordinaria dai vari Ministeri e dalle Aziende e dagli Enti a partecipazione statale, nelle zone di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in via straordinaria dalla Cassa per il Mezzogiorno con la esposizione altresi' del programma di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo.

Testo in vigore dal 1 aprile 1959 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1959-03-18;101~artunico · fonte del testo