Alle gestioni fuori bilancio, indicate nell'articolo 147, secondo comma, della legge 23 aprile 1978, n. 143, derivanti dai movimenti finanziari ed economici operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalita' giuridica, si applica, a partire dall'entrata in vigore della legge 25 novembre 1971, n. 1041, la disciplina prevista dall'articolo 9 - secondo e quarto comma - di questa ultima legge. Pertanto, le gestioni di cui al comma precedente dovranno rendere il conto della loro attivita' relativamente al periodo prima considerato.

Testo vigente dal 10 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;112~art12 · fonte su Normattiva