Il cittadino o lo straniero che commette uno dei fatti previsti dagli articoli precedenti e' punito secondo la legge italiana, anche nei seguenti casi:

  • 1)quando l'aereo e' immatricolato in Italia;
  • 2)quando l'aereo, ovunque immatricolato, atterra sul territorio italiano avendo ancora a bordo l'autore del delitto;
  • 3)quando l'aereo, anche se non immatricolato in Italia, e' stato dato in locazione o noleggio ad enti pubblici o privati, italiani o stranieri, od a persone fisiche, domiciliati sul territorio dello Stato;
  • 4)a richiesta del Ministro per la grazia e giustizia quando l'autore del delitto si trova comunque sul territorio dello Stato e non ne sia stata disposta l'estradizione.

Testo vigente dal 3 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;342~art3 · fonte del testo