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[1]Per essere ammessi agli esami di concorso per la nomina agli impieghi civili dell'Amministrazione della guerra e' necessario, oltre il possesso degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni:
- a)per i ruoli dei gruppi A e B, aver raggiunto il grado di ufficiale di complemento od avere l'idoneita' fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento;
- b)per i ruoli del gruppo C, aver prestato servizio militare od avere l'idoneita' fisica al servizio militare incondizionato.
[2]Il requisito di idoneita' fisica, di cui al comma precedente, verra' accertato con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero della guerra.
Testo in vigore dal 7 agosto 1940 al 12 febbraio 1947
