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[1]Per essere ammessi agli esami di concorso per la nomina agli impieghi civili dell'Amministrazione della guerra e' necessario, oltre il possesso degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni:

  • a)per i ruoli dei gruppi A e B, aver raggiunto il grado di ufficiale di complemento od avere l'idoneita' fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento;
  • b)per i ruoli del gruppo C, aver prestato servizio militare od avere l'idoneita' fisica al servizio militare incondizionato.

[2]Il requisito di idoneita' fisica, di cui al comma precedente, verra' accertato con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero della guerra.

Testo in vigore dal 7 agosto 1940 al 12 febbraio 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-14;1025~art1 · fonte del testo