Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 febbraio 1947 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. del capo provvisorio dello stato 14 novembre 1946, n. 591.
Abrogato dal 12 febbraio 1947
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Articolo abrogato dal d.lgs. del capo provvisorio dello stato 14 novembre 1946, n. 591.
Abrogato dal 12 febbraio 1947
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1940 al 12 febbraio 1947. 98 parole tolte, 15 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per essere ammessi agli esami di concorso per la nomina agli impieghi civili dell'Amministrazione della guerra e' necessario, oltre il possesso degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni:
tolto: a) per i ruoli dei gruppi A e B, aver raggiunto il grado di ufficiale di complemento od avere l'idoneita' fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento;
tolto: b) per i ruoli del gruppo C, aver prestato servizio militare od avere l'idoneita' fisica al servizio militare incondizionato.
tolto: Il requisito di idoneita' fisica, di cui al comma precedente, verra' accertato con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero della guerra.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 NOVEMBRE 1946, N. 591
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-06-14;1025~art1 · fonte del testo