I prodotti ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata e quelli assoggettati al pagamento dell'imposta di conguaglio ai sensi del precedente articolo sono classificati in quattro categorie, con riguardo alla corrispondente incidenza dell'imposta generale sull'entrata. La misura del rimborso e dell'imposta di conguaglio e' determinata, per ciascuna delle categorie previste nel precedente comma, rispettivamente, nel 4 per cento, nel 3 per cento, nel 2 per cento e nell'1 per cento del prezzo di vendita all'estero per i prodotti esportati e del valore, determinato ai sensi dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, per quelli importati.

Testo vigente dal 5 agosto 1954

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 164/1969

    Questione infondata
    22 dicembre 1969

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 31 luglio 1954, n. 570, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 23 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE…

    Art. 23 cost. · Art. 1 Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni · Art. 2 Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni · Art. 3 Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;570~art2 · fonte del testo