Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e osservati i criteri stabiliti nel precedente articolo, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto emanato su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, sentito il Consiglio dei Ministri, e' autorizzato a formare e ad approvare le tabelle previste dall'art. 1.

Testo vigente dal 5 agosto 1954

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 219/1985

    Questione infondata
    25 luglio 1985

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei dd.PP.RR. 14 agosto 1954, n. 676, e 23 agosto 1960, n. 905, nella parte in cui sottopongono alle imposte di conguaglio le acquaviti estere, sollevata con le ordinanze in epigrafe dal Tribunale di Milano in riferimento agli artt. 11, 3 e 53 Cost.. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo…

    Art. 11 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 3 Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni

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  • Ordinanza n. 164/1969

    Questione infondata
    22 dicembre 1969

    Allorché la questione prospettata in via incidentale è identica ad altra già dichiarata non fondata con precedente sentenza della Corte costituzionale e non sussistono motivi perché la Corte si discosti dalla stessa sentenza, la questione deve essere dichiarata, con ordinanza, manifestamente infondata. Cfr.: sent. n. 126 del 1969.

    Art. 23 cost. · Art. 1 Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni · Art. 2 Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni · Art. 3 Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni

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  • Sentenza n. 126/1969

    Questione infondata
    8 luglio 1969

    Alla configurazione della delegazione legislativa al Governo, a norma dell'art. 76 Cost., non osta il principio della riserva di legge in materia tributaria. La garanzia stabilita nell'art. 23 della Costituzione non vieta che, con l'osservanza dei limiti stabiliti nel citato art. 76 della stessa Carta costituzionale, possa essere demandata al Governo l'emanazione di atti in materia di imposte aventi lo stesso valore della legge ordinaria, purché la volontà del Parlamento di delegare l'esercizio della potestà legislativa, trovi essa stessa espressione nella legge formale, a conclusione della "normale procedura" di esame ed approvazione della legge, in conformità dell'art. 72, ultimo comma, della Costituzione.

    Art. 23 cost. · Art. 1 Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni · Art. 3 Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;570~art3 · fonte del testo