Gli esportatori dei prodotti industriali elencati nella tabella, allegato A, al decreto previsto dall'art. 3 della presente legge sono ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata in relazione alle merci esportate ed alle materie prime ed altri prodotti impiegati nella loro fabbricazione. Sui prodotti industriali importati dall'estero ed elencati nella tabella, allegato B, al decreto previsto nell'art. 3 della presente legge e' dovuta, all'atto dell'importazione, in aggiunta all'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, una imposta di conguaglio rapportata all'imposta generale sull'entrata, che gli stessi prodotti avrebbero assolto durante la loro fabbricazione in Italia.

Testo vigente dal 5 agosto 1954

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 164/1969

    Questione infondata
    22 dicembre 1969

    Allorché la questione prospettata in via incidentale è identica ad altra già dichiarata non fondata con precedente sentenza della Corte costituzionale e non sussistono motivi perché la Corte si discosti dalla stessa sentenza, la questione deve essere dichiarata, con ordinanza, manifestamente infondata. Cfr.: sent. n. 126 del 1969.

    Art. 23 cost. · Art. 1 Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni · Art. 2 Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni · Art. 3 Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 126/1969

    Questione infondata
    8 luglio 1969

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 31 luglio 1954, n. 570 (restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni), proposta, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, con ordinanza 5 gennaio 1968 della Corte d'appello di Napoli. Così deciso…

    Art. 23 cost. · Art. 1 Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni · Art. 3 Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;570~art1 · fonte del testo