Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1950 al 22 dicembre 2008. 69 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le decisioni delle commissioni circondariali di cui all'art. 6 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, pubblicate e notificate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ma non ancora passate in giudicato, possono essere impugnate innanzi alle Sezioni specializzate delle Corti di appello nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima. Per le decisioni non ancora notificate il termine per la impugnazione decorre dalla notifica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-06-03;392~art3 · fonte del testo