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Le cause tuttora pendenti presso le commissioni circondariali o regionali di cui agli articoli 6 e 7 dei decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, debbono essere riassunte, rispettivamente, davanti alle Sezioni specializzate dei Tribunali o delle Corti di appello, di cui all'articolo precedente, a cura della parte piu' diligente, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Se la riassunzione non avviene nel termine su indicato il processo si estingue.

Testo in vigore dal 3 luglio 1950 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1950-06-03;392~art2 · fonte del testo