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Le decisioni delle commissioni circondariali di cui all'art. 6 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, pubblicate e notificate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ma non ancora passate in giudicato, possono essere impugnate innanzi alle Sezioni specializzate delle Corti di appello nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima. Per le decisioni non ancora notificate il termine per la impugnazione decorre dalla notifica.
Testo in vigore dal 3 luglio 1950 al 22 dicembre 2008
