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Il testo dell'art. 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e' sostituito dal seguente: "Le Sezioni specializzate del Tribunale istituite dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094, che siano adite ai sensi dell'art. 7 della legge predetta, sono competenti a conoscere anche delle controversie individuali dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 495, e di qualsiasi altra domanda relativa a contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, qualora tra le domande che si propongono sussista connessione. "Se una causa pendente davanti una Sezione specializzata del Tribunale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1094, sia connessa con altra correlativa a contratti di mezzadria, colonia, parziaria e compartecipazione, pendente davanti ad altro giudice, ordinario o speciale, la competenza a conoscere di tutte le cause connesse spetta alla Sezione specializzata del Tribunale. La causa che non sia pendente davanti alla Sezione specializzata deve essere riassunta davanti a questa entro il termine perentorio fissato dal giudice che dichiara la connessione. "Si osservano in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 40, secondo comma del Codice di procedura civile".
Testo in vigore dal 3 luglio 1950 al 22 dicembre 2008
