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Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, la misura massima della percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione indicata nella tabella D) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' stabilita nel 74 per cento. Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975 la predetta misura e' stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista, nei casi sopra indicati, sono determinate nelle tabelle B e C annesse alla presente legge. Le percentuali previste ai precedenti commi si applicano anche alle pensioni riliquidate ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, a favore dei titolari che compiano l'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia rispettivamente in data successiva al 31 dicembre 1968 e al 31 dicembre 1975. Il titolare di pensione di anzianita' liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il quale abbia compiuto l'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia anteriormente al 1 maggio 1968 e faccia valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa successivamente alla data di decorrenza della pensione, puo' ottenere la riliquidazione della pensione stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Alla pensione riliquidata a norma del precedente comma si applica l'aumento previsto dall'articolo 9 della presente legge.
Testo in vigore dal 30 aprile 1969 al 27 agosto 1972
