Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1969 al 27 agosto 1972. Leggi il testo vigente →
I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidata o da liquidare in base alle norme vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, i quali dalla data di decorrenza della pensione stessa abbiano continuato ininterrottamente a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi ed ancora la prestino alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la facolta' di optare, nel termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, per la riliquidazione, che avverra' al momento della cessazione del rapporto di lavoro, della pensione in godimento secondo le norme di cui al precedente articolo 11, primo e terzo comma. Dalla data di presentazione della domanda per l'opzione viene sospesa l'erogazione della pensione in godimento. I ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1 maggio 1968 saranno recuperati in sede di riliquidazione conseguente all'esercizio della facolta' di opzione in deroga ai limiti indicati nel primo comma del successivo articolo 69.
Testo in vigore dal 30 aprile 1969 al 27 agosto 1972
