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All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' aggiunto il seguente comma: "Qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro e' determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per sei".
Testo in vigore dal 30 aprile 1969 al 28 febbraio 1986
