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La misura dei contributi dovuti dalle categorie interessate ai regimi di pensione indicati nell'articolo 9 della presente legge puo' essere modificata, per il quinquennio 1971-75, con decreto del Presidente della Repubblica ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, sentite le confederazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al fine di conseguire, secondo i principi di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 238, l'equilibrio delle relative gestioni. Il datore di lavoro e' obbligato entro il 31 marzo di ogni anno a consegnare al lavoratore un estratto-conto contenente l'indicazione della retribuzione corrisposta e dei relativi importi versati nell'anno precedente all'INPS a favore del lavoratore stesso per l'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia e invalidita', con la indicazione distinta di quelli trattenuti sulla retribuzione e di quelli versati a suo carico. L'estratto-conto deve essere comunque consegnato al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro nel caso che questo si concluda prima del 31 marzo e duri meno di un anno. Il datore di lavoro che non provvede alla consegna dell'estratto-conto entro i termini stabiliti, ovvero lo rilasci con dati inesatti, e' punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000 per ogni lavoratore dipendente al quale il documento si riferisce.
Testo in vigore dal 30 aprile 1969 al 23 agosto 1978
