Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1969 al 27 agosto 1972. Leggi il testo vigente →
All'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e' aggiunto il seguente comma: "Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe".
Testo in vigore dal 30 aprile 1969 al 27 agosto 1972
