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All'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, e' aggiunto il seguente comma: "Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, non e' assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato e temerario". 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
4La Corte Costituzionale, con sentenza del 14 febbraio-1 marzo 1973, n. 23 (in G.U. 1a s.s. 07/03/1973, n. 62) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale", nella parte in cui esclude dal beneficio, in esso previsto, le controversie del lavoratore nei confronti dell'INAIL, in riferimento all'art. 3 della Costituzione".
Testo in vigore dal 8 marzo 1973 al 19 settembre 1992
