Revisione dei film e dei lavori teatrali

Art. 12 — Revisione dei lavori teatrali eseguiti in rivista o commedia musicale

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La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali, eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti, come unico programma ed accomunati a proiezione cinematografica, e' soggetta a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo. La Commissione indicata nei commi secondo e terzo dell'articolo precedente da' parere contrario, specificandone i motivi, alla rappresentazione in pubblico esclusivamente ove ravvisi nel lavoro teatrale di cui al primo comma del presente articolo, sia nel complesso, sia in singole scene, offesa, al buon costume ai sensi del secondo comma dell'articolo 6. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Testo in vigore dal 28 aprile 1962 al 29 gennaio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-21;161~art12 · fonte su Normattiva