Art. 2 — Composizione della Commissione di primo grado
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La Commissione di primo grado, alla quale e' demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia, in relazione alle esigenze del lavoro. Il riparto del lavoro fra le sezioni e' demandato al Ministro per il turismo e lo spettacolo. ((Ciascuna sezione e' composta da un docente di diritto in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'eta' evolutiva in servizio o in quiescenza, da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi e autori, da quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni piu' rappresentative, nonche' da due rappresentanti delle categorie di settore; per ogni membro effettivo e' nominato un supplente)). Ove le associazioni di categoria non provvedano alle designazioni entro dieci giorni dalla richiesta, il Ministro per il turismo e lo spettacolo sceglie direttamente i membri non designati, sentita la Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, prevista dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, numero 958, modificato dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 1995, N. 97, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 203)). Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione.
Testo in vigore dal 31 maggio 1995 al 29 gennaio 1998
