Revisione dei film e dei lavori teatrali
Art. 4 — Funzionamento delle Commissioni
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Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore e il richiedente del nulla osta dell'opera in revisione possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Testo in vigore dal 28 aprile 1962 al 31 maggio 1995
