Revisione dei film e dei lavori teatrali

Art. 4 — Funzionamento delle Commissioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1962 al 31 maggio 1995. Leggi il testo vigente →

Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore e il richiedente del nulla osta dell'opera in revisione possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

Testo in vigore dal 28 aprile 1962 al 31 maggio 1995

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-21;161~art4 · fonte su Normattiva