Revisione dei film e dei lavori teatrali
Art. 9 — Rilascio del nulla osta
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Qualora la Commissione non ravvisi nel film elementi di offesa al buon costume, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film in tutto il territorio dello Stato.
Testo in vigore dal 28 aprile 1962 al 12 gennaio 2018
