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Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali sono, stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII alla presente legge. A detti funzionari sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli. Le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati a provvedere, mediante deliberazioni dei competenti organi, alla revisione del trattamento economico del dipendente personale entro e non oltre il limite dei miglioramenti derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni per le categorie dei dipendenti statali cui detto personale e' assimilabile, ferma inoltre la facolta' di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Il trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione del precedente comma spetta al personale che presti normale orario di servizio e, in ogni caso, non puo' superare la misura del trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione della presente legge per i dipendenti statali cui detto personale e' assimilabile. E' invece dovuto in proporzione quando il servizio prestato sia inferiore al normale orario di servizio. Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezione cui e' tenuto, per obbligo di orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e sia nella medesima posizione giuridica. Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, sotto forma di incremento degli emolumenti gia' in vigore o di concessione di nuovi assegni, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliere di presenza e degli adeguamenti consentiti in applicazione dell'art. 228 del teste unico della legge comunale e provinciale di cui al citato regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. A favore dei Comuni e delle Province che deliberino gli aumenti di cui ai commi precedenti puo' essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1949, un anticipo non superiore al quattro dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ed anno, derivante dalla prima applicazione del presente articolo ((da recuperare in tre annualita', a cominciare dal mese di febbraio 1951, con modalita' da stabilire con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro)) di cui al decreto Ministeriale 30 novembre 1947. La spesa per i titoli su indicati e' compresa fra quelle obbligatorie degli enti locali territoriali con facolta' di eccedere, ((previa autorizzazione dei competenti organi di tutela)), i limiti massimi stabiliti per le imposte e sovrimposte, dopo che siano state applicate tutte le imposizioni previste dalle leggi sui tributi locali nella misura massima attualmente consentita. L'art. 8 dei decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 531, e' abrogato.

Testo in vigore dal 4 ottobre 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 ottobre 1950

Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1949 al 4 ottobre 1950. 18 parole tolte, 36 parole aggiunte.

… maggiore spesa, ragguagliata ed anno, derivante dalla prima applicazione del presente articolo da recuperare tolto: con le modalita' aggiunto: in tre annualita', a cominciare dal mese di febbraio 1951, con modalita' da stabilire con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro di cui al decreto Ministeriale 30 novembre 1947. La spesa per i titoli su indicati e' compresa fra quelle obbligatorie degli enti locali territoriali con facolta' di eccedere, previa autorizzazione tolto: del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro aggiunto: dei competenti organi di tutela, i limiti massimi stabiliti per le imposte e sovrimposte, dopo che siano state …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-04-12;149~art8 · fonte del testo