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Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato e' attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico. Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta lo stipendio fissato dal precedente comma per i Ministri Segretari di Stato, maggiorato del 50 per cento. Agli Alti Commissari ed agli Alti Commissari aggiunti e' attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi 2° e 3° dell'ordinamento gerarchico. Agli effetti della pensione e delle relative ritenute, si considera per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri lo stipendio del grado 1° dell'ordinamento gerarchico, per i Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari lo stipendio del grado 2° dell'ordinamento gerarchico e per gli Alti Commissari aggiunti lo stipendio del grado 3° dell'ordinamento gerarchico, salvo che per la loro posizione di impiego civile o militare essi fruiscano di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si applica il disposto dell'art. 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70. Sono soppresse l'indennita' di carica di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, e l'indennita' mensile di alloggio di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376. E' abrogato l'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778.

Testo in vigore dal 12 aprile 1952 al 1 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:1952-04-08;212~art2 · fonte del testo