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L'importo dell'indennita' di carovita di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e' fissato nelle seguenti misure mensili lorde: lire 12.435 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore a 600.000 abitanti; lire 13.130 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999; lire 13.820 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999; lire 15.210 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Testo in vigore dal 12 aprile 1952 al 27 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-08;212~art5 · fonte del testo