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L'importo delle quote complementari della indennita' di carovita spettanti al personale avente diritto allo aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e' stabilito nelle seguenti misure lorde mensili: lire 3620 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2060 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti; lire 3770 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2150 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999; lire 3930 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2220 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999; lire 4240 per la prima persona di famiglia, acquisita e lire 2370 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti. Le quote complementari dell'indennita' di carovita spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1000 mensili per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. L'importo di lire 22.000 indicato nell'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e' elevato a lire 25.000. Gli importi di lire 7000 e lire 6000 stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, sono elevati, rispettivamente, a lire 9000 e a lire 8000.
Testo in vigore dal 12 aprile 1952 al 6 giugno 1959
