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Sono attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi delle sottoindicate tasse ed imposte erariali sugli affari percette nel territorio regionale:
- a)imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
- b)imposta di registro;
- c)imposta di bollo;
- d)imposta erariale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel pubblico registro automobilistico;
- e)imposte ipotecarie;
- f)tasse sulle concessioni governative;
- g)tasse di pubblico insegnamento;
- h)tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella regione. Sono altresi' attribuiti i nove decimi dei canoni riscossi dallo Stato per le concessioni di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 dello statuto speciale.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1981 al 15 marzo 2011
