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Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni aggiuntive, ai sensi del precedente articolo 14, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie provinciali compilate ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463. Per la copertura dei posti di personale non docente vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463. Le cattedre e i posti conferiti, ai sensi dei precedenti primo e secondo comma, dal provveditore agli studi per supplenza annuale e rimasti disponibili dopo la data del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza del personale cui e' stata conferita la nomina, saranno assegnati dal direttore didattico o preside in base alle apposite graduatorie di circolo o di istituto. E' abrogato l'articolo 1 della legge 9 agosto 1978, n. 463. Ai docenti supplenti annuali si applica la disciplina dei congedi e delle assenze prevista dagli articoli da 8 a 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160. Al personale non docente supplente annuale si applica la disciplina dei congedi e delle assenze attualmente vigente per il personale non docente non di ruolo. I posti delle dotazioni aggiuntive non possono essere coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo. Per l'insegnamento di strumento musicale negli istituti magistrali si provvede mediante personale docente di ruolo e non di ruolo di educazione musicale nelle scuole medie in possesso del diploma specifico. Per l'insegnamento delle libere attivita' complementari e nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo. I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformita' delle disposizioni contenute nei precedenti commi sono privi di effetti, ferma restando la responsabilita' diretta di coloro che li abbiano disposti.

Testo in vigore dal 22 maggio 1982 al 8 novembre 1989

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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