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Nei procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge e' stato gia' dichiarato aperto il dibattimento, continua ad applicarsi il disposto del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.

Testo in vigore dal 1 ottobre 1986 al 1 gennaio 1989

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-09-26;599~art6 · fonte su Normattiva