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Nei procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge e' stato gia' dichiarato aperto il dibattimento, continua ad applicarsi il disposto del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.
Testo in vigore dal 1 ottobre 1986 al 1 gennaio 1989
