Per i beni e i diritti di cui al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, la sanzione stabilita nel primo comma dell'articolo 51 dello stesso decreto si applica anche se la differenza tra il valore dichiarato e quello definitivamente determinato non e' superiore al quarto di questo.
Testo vigente dal 22 dicembre 1986
