Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1970 al 28 marzo 1973. Leggi il testo vigente →

  • A)Soprassoldo per lavoro domenicale. Al personale tenuto a prestare servizio nelle giornate domenicali senza titolo al recupero o al compenso per lavoro straordinario, viene corrisposto un soprassoldo di lire 500 qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla meta' dell'orario settimanale ragguagliato a giornata. Il soprassoldo e' ridotto a lire 250 per prestazioni di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto con un minimo di 2 ore.
  • B)Trattamento per festivita' infrasettimanali. Al personale che presta servizio nelle giornate non domenicali dichiarate festive ad ogni effetto, e' corrisposto il compenso per lavoro straordinario festivo diurno, a meno che non sia fatta esplicita richiesta di recupero del servizio reso, ai sensi del terz'ultimo comma dell'articolo 86 dello stato giuridico.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 28 marzo 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art37 · fonte su Normattiva