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  • A)Soprassoldo per lavoro domenicale. Al personale tenuto a prestare servizio nelle giornate domenicali senza titolo al recupero o al compenso per lavoro straordinario, viene corrisposto un soprassoldo di lire 500 qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla meta' dell'orario settimanale ragguagliato a giornata. Il soprassoldo e' ridotto a lire 250 per prestazioni di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto con un minimo di 2 ore.
  • B)Trattamento per festivita' infrasettimanali. Al personale che presta servizio nelle giornate non domenicali dichiarate festive ad ogni effetto, e' corrisposto il compenso per lavoro straordinario festivo diurno, a meno che non sia fatta esplicita richiesta di recupero del servizio reso, ai sensi del terz'ultimo comma dell'articolo 86 dello stato giuridico. ((C) Soprassoldo per preparazione professionale ai neo assunti. Al personale immesso in impiego in una delle qualifiche di assunzione previste dallo stato giuridico, del personale delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, e' corrisposto un soprassoldo di lire 8.000 mensili a compenso del particolare impegno richiesto per la preparazione professionale e per l'acquisizione delle nozioni tecnico-amministrative necessarie per la sua proficua utilizzazione nei vari settori di lavoro. Il soprassoldo si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio e compete per un periodo di due anni e non va, comunque, corrisposto a coloro che per qualsiasi ragione fruiscano di una classe di stipendio superiore a quella iniziale di qualifica di assunzione)).

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 3 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art37 · fonte su Normattiva