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  • A)Soprassoldo per lavoro domenicale. Al personale tenuto a prestare servizio nelle giornate domenicali senza titolo al recupero o al compenso per lavoro straordinario, viene corrisposto un soprassoldo di lire 500 qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla meta' dell'orario settimanale ragguagliato a giornata. Il soprassoldo e' ridotto a lire 250 per prestazioni di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto con un minimo di 2 ore. 5
  • B)Trattamento per festivita' infrasettimanali. Al personale che presta servizio nelle giornate non domenicali dichiarate festive ad ogni effetto, e' corrisposto il compenso per lavoro straordinario festivo diurno, a meno che non sia fatta esplicita richiesta di recupero del servizio reso, ai sensi del terz'ultimo comma dell'articolo 86 dello stato giuridico. C)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 6 FEBBRAIO 1979, N. 42)). Al personale immesso in impiego in una delle qualifiche di assunzione previste dallo stato giuridico, del personale delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, e' corrisposto un soprassoldo di lire 8.000 mensili a compenso del particolare impegno richiesto per la preparazione professionale e per l'acquisizione delle nozioni tecnico-amministrative necessarie per la sua proficua utilizzazione nei vari settori di lavoro. Il soprassoldo si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio e compete per un periodo di due anni e non va, comunque, corrisposto a coloro che per qualsiasi ragione fruiscano di una classe di stipendio superiore a quella iniziale di qualifica di assunzione. 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R 11 maggio 1976, n. 270

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Il D.P.R 11 maggio 1976, n. 270 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)ha disposto che "Il soprassoldo per servizio domenicale di cui al punto A) dell'art. 37 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' fissato nella misura di L. 2.700 per le prestazioni di durata superiore alla meta' dell'orario settimanale ragguagliato a giornata e nella misura di L. 1.350 per le prestazioni di durata pari o inferiore alla meta'dell'orario anzidetto con un minimo di due ore. Lo stesso trattamento compete al personale di macchina, di scorta ai treni e delle navi traghetto, costretto per ragioni di servizio a rimanere nelle giornate domenicali, assente dalla residenza od a bordo delle navi" Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che le suddette modifiche avranno decorrenza dal 1 settembre 1975.

Testo in vigore dal 1 ottobre 1978 al 13 gennaio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art37 · fonte su Normattiva