Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1970 al 17 marzo 1974. Leggi il testo vigente →

  • A)Al personale di macchina utilizzato esclusivamente in servizi locali alla guida di convogli o tradotte tra stazioni e scali facenti parte della residenza e' attribuito un soprassoldo nelle misure di seguito indicate per ogni giorno di utilizzazione in turno nei servizi stessi:

[2]Macchinista................ L. 460 Aiuto macchinista............ " 230

[3]Le localita' ed i servizi da considerare ai fini del precedente comma, nonche' le modalita' di attribuzione del soprassoldo sono stabilite con provvedimento del direttore del servizio materiale e trazione.

  • B)Al personale di macchina eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, puo' essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale, la cui misura e' stabilita dal direttore generale, su proposta del direttore del servizio materiale e trazione.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 17 marzo 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art44 · fonte su Normattiva