Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1980 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

  • A)Al personale di macchina utilizzato esclusivamente in servizi locali alla guida di convogli o tradotte tra stazioni e scali facenti parte della residenza e' attribuito un soprassoldo nelle misure di seguito indicate per ogni giorno di utilizzazione in turno nei servizi stessi:

[2]Macchinista........... L. 460 Aiuto macchinista........ " 230

[3]Le localita' ed i servizi da considerare ai fini del precedente comma, nonche' le modalita' di attribuzione del soprassoldo sono stabilite con provvedimento del direttore del servizio materiale e trazione.

  • B)Al personale di macchina eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, puo' essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale, la cui misura e' stabilita dal direttore generale, su proposta del direttore del servizio materiale e trazione. 4
  • C)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 885)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 febbraio 1974, n. 57

4

La L. 16 febbraio 1974, n. 57 ha disposto (con l' art. 8) che le modifiche apportate all' art. 44 hanno effetto dal 1 luglio 1973.

Testo in vigore dal 1 giugno 1980 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art44 · fonte su Normattiva