Art. 44 — Servizi locali e speciali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1980 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
- A)Al personale di macchina utilizzato esclusivamente in servizi locali alla guida di convogli o tradotte tra stazioni e scali facenti parte della residenza e' attribuito un soprassoldo nelle misure di seguito indicate per ogni giorno di utilizzazione in turno nei servizi stessi:
[2]Macchinista........... L. 460 Aiuto macchinista........ " 230
[3]Le localita' ed i servizi da considerare ai fini del precedente comma, nonche' le modalita' di attribuzione del soprassoldo sono stabilite con provvedimento del direttore del servizio materiale e trazione.
- B)Al personale di macchina eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, puo' essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale, la cui misura e' stabilita dal direttore generale, su proposta del direttore del servizio materiale e trazione. 4
- C)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 885)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 febbraio 1974, n. 57
4La L. 16 febbraio 1974, n. 57 ha disposto (con l' art. 8) che le modifiche apportate all' art. 44 hanno effetto dal 1 luglio 1973.
Testo in vigore dal 1 giugno 1980 al 22 dicembre 2008
