Art. 44 — Servizi locali e speciali
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- A)Al personale di macchina utilizzato esclusivamente in servizi locali alla guida di convogli o tradotte tra stazioni e scali facenti parte della residenza e' attribuito un soprassoldo nelle misure di seguito indicate per ogni giorno di utilizzazione in turno nei servizi stessi:
[2]Macchinista................ L. 460 Aiuto macchinista............ " 230
[3]Le localita' ed i servizi da considerare ai fini del precedente comma, nonche' le modalita' di attribuzione del soprassoldo sono stabilite con provvedimento del direttore del servizio materiale e trazione.
- B)Al personale di macchina eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, puo' essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale, la cui misura e' stabilita dal direttore generale, su proposta del direttore del servizio materiale e trazione. ((C) Per la condotta, le operazioni accessorie, se effettuate, ed i tempi medi a disposizione del Movimento, quando previsti, viene corrisposto per i treni merci un compenso orario di lire 45. Per la condotta, il compenso spetta dall'ora di partenza a quella reale di arrivo di ciascuno dei treni merci effettuati. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato. Per i dipendenti utilizzati ai servizi locali merci ed ai servizi di spinta dei treni merci, il compenso orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa. Ai fini del precedente comma, sono servizi locali i treni o tradotte merci effettuati tra stazioni e scali della stessa localita')). 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 febbraio 1974, n. 57
4La L. 16 febbraio 1974, n. 57 ha disposto (con l' art. 8) che le modifiche apportate all' art. 44 hanno effetto dal 1 luglio 1973.
Testo in vigore dal 17 marzo 1974 al 1 giugno 1980
